Art. 27
Segnalazione alle autorità in merito alla gestione del rischio infragiornaliero
In vigore dal 11 nov 2016
Segnalazione alle autorità in merito alla gestione del rischio infragiornaliero
1. Il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente pertinente di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. Il CSD fornitore di servizi bancari osserva i seguenti obblighi di segnalazione:
a)
presenta una dichiarazione qualitativa che dettaglia le misure adottate in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione dei rischi di credito, compresi i rischi di credito infragiornalieri, con cadenza almeno annuale;
b)
notifica tutte le modifiche sostanziali alle misure adottate in conformità della lettera a) subito dopo il loro verificarsi;
c)
presenta le misure di cui all' su base mensile.
3. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari violi o rischi di violare gli obblighi del presente regolamento, anche durante i periodi di stress, ne informa immediatamente l'autorità competente interessata e, senza indebito ritardo, sottopone a detta autorità competente un piano dettagliato per il tempestivo ritorno alla conformità.
4. Fino al ripristino della conformità ai requisiti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornitore di servizi bancari segnala gli elementi di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, su base giornaliera, al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente pertinente autorizzi una frequenza di segnalazione minore e scadenze di segnalazione più lunghe tenendo conto della situazione specifica del CSD fornitore di servizi bancari, nonché della portata e della complessità delle sue attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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