Art. 24

Limiti di credito

In vigore dal 11 nov 2016
Limiti di credito Ai fini della gestione del rischio di credito infragiornaliero e nello stabilire limiti di credito applicabili a un singolo partecipante debitore a livello di gruppo, il CSD fornitore di servizi bancari adempie a quanto segue: a) valuta l'affidabilità creditizia del partecipante debitore sulla base di una metodologia non esclusivamente basata su pareri esterni; b) verifica la conformità delle garanzie reali e delle altre risorse finanziarie equivalenti fornite da un partecipante a copertura delle esposizioni creditizie infragiornaliere, conformemente ai requisiti di cui, rispettivamente, agli ; c) stabilisce i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore sulla base delle molteplici relazioni che il CSD fornitore di servizi bancari intrattiene con il partecipante debitore, ivi compreso laddove il fornitore del servizio bancario CSD presti più di un servizio accessorio di tipo bancario tra quelli di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 al medesimo partecipante; d) tiene conto del livello delle risorse liquide ammissibili, ai sensi dell'; e) riesamina i limiti di credito applicabili a un partecipante debitore con il fine di assicurare entrambe le seguenti condizioni: i) laddove l'affidabilità creditizia di un partecipante debitore diminuisca, vengono riesaminati o ridotti i limiti di credito; ii) laddove il valore della garanzia reale fornita da un partecipante debitore diminuisca, viene ridotta la disponibilità di credito; a) riesamina le linee di credito concesse ai partecipanti debitori a cadenza almeno annuale in base al loro effettivo utilizzo del credito; b) assicura che l'importo delle esposizioni creditizie overnight sia integrato nell'utilizzo del limite di credito concesso al partecipante; c) fa sì che l'importo del credito overnight non ancora rimborsato sia incluso nelle esposizioni infragiornaliere del giorno successivo e che rientri nel massimale del limite di credito.
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