Art. 102

Certificati di pre-esportazione

In vigore dal 26 ott 2016
Certificati di pre-esportazione 1.   Le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti di cui all', paragrafo 1 e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, si scambiano le necessarie informazioni fitosanitarie quale base per rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione. 2.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato («certificato di pre-esportazione») nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti: a) l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione; b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici; c) lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione; d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione; e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione. 3.   Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. 4.   Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'Unione o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema. 5.   Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3, il certificato di pre-esportazione può essere rilasciato quando le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti hanno lasciato i siti dell'operatore professionale in questione, a condizione che siano stati effettuati le ispezioni e, se necessario, il campionamento, confermando la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti con una o più delle specifiche prescrizioni fitosanitarie di cui al paragrafo 2. 6.   Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato VIII, parte C, allo scopo di adeguarlo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali. 7.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire le procedure per il rilascio del certificato di pre-esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Certificati di pre-esportazione (Art. 102 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo