Art. 100

Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione 1.   Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione di tale paese terzo richiedono un certificato fitosanitario («certificato fitosanitario per l'esportazione»), l'autorità competente lo rilascia, su richiesta dell'operatore professionale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'; b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione; c) è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma. Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione ad altre persone. 2.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla IPPC e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato qualora le informazioni disponibili consentano all'autorità competente di certificare la conformità della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire da una o più fonti tra le seguenti, a seconda dei casi: a) ispezioni, campionamenti e prove effettuati sulle piante, sui prodotti vegetali o altri oggetti in questione o sul luogo di produzione e le sue vicinanze; b) informazioni ufficiali sullo status dell'organismo nocivo nel sito di produzione, nel luogo di produzione, nella zona o paese di origine delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione; c) passaporto delle piante di cui all', che accompagna le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione, se tale passaporto delle piante attesta i risultati di ispezioni effettuate dall'autorità competente; d) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all', paragrafo 1, oppure gli attestati di cui all', paragrafo 1; e) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'; f) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all' qualora le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo. 3.   Il certificato fitosanitario per l'esportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte A. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato VIII, parte A, allo scopo di adeguarli all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali. 5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per l'esportazione sono presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.
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Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione (Art. 100 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo