Art. 3
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 20 ott 2016
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017:
a)
alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (6) nelle sottozone geografiche 17 e 18;
b)
alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;
c)
alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6;
d)
alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nelle sottozone geografiche 1, 2, 5 e 6.
2. Le sogliole (Solea solea), le cappesante (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente nella zona in cui sono state catturate.
3. Entro il 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 4 e 7 luglio 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2017.
Storico versioni
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