Art. 1
Attuazione dell'obbligo di sbarco
In vigore dal 20 ott 2016
Attuazione dell'obbligo di sbarco
L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mare Mediterraneo per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.
L'obbligo di sbarco si applica alle specie di cui al suddetto allegato se catturate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:86:oj#art-1