Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
b) «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM;
d) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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