Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 12 ott 2016
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:
a)
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (3) FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;
b)
nel 2017 alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia nel sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 180 kW, operanti in acque di profondità pari o inferiore a 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.
2. Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o settembre 2017.
Storico versioni
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