Art. 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

In vigore dal 12 ott 2016
Applicazione dell'obbligo di sbarco L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.
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