Art. 4
Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco
In vigore dal 12 ott 2016
Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco
1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.
I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.
2. Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:2375:oj#art-4