Art. 63

Monitoraggio

In vigore dal 26 set 2016
Monitoraggio 1.   L'ENTSO-E monitora l'attuazione dell'allocazione della capacità a termine e l'istituzione della piattaforma unica di allocazione in conformità all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare sono monitorati i seguenti elementi: a) i progressi e i potenziali problemi connessi all'attuazione dell'allocazione della capacità a termine, compreso un accesso equo e trasparente degli operatori del mercato ai diritti di trasmissione a lungo termine; b) l'efficacia delle metodologie di suddivisione della capacità interzonale a lungo termine conformemente all'; c) la relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all'; d) l'efficienza del funzionamento dell'allocazione della capacità a termine e della piattaforma unica di allocazione. 2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un piano di monitoraggio che comprende le relazioni da preparare ed eventuali aggiornamenti, conformemente al paragrafo 1, per ottenere un parere. 3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia conformemente all', paragrafo 9, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E mantiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato. I TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni a norma dei paragrafi 1 e 3. 4.   Su richiesta congiunta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate dall'allocazione della capacità a termine presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio ai sensi dei paragrafi 1 e 3, fatta eccezione per le informazioni già ottenute dalle autorità di regolamentazione, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.
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Monitoraggio (Art. 63 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo