Art. 26
Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità
In vigore dal 26 set 2016
Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità
1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E redige una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine e la trasmette all'Agenzia.
2. Qualora l'Agenzia lo richieda, l'ENTSO-E redige successivamente con cadenza biennale una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine. Se del caso, la relazione è trasmessa all'Agenzia unitamente alla relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222.
3. Per ogni zona di offerta, confine fra zone di offerta e regione di calcolo della capacità, tale relazione contiene almeno:
a)
l'approccio seguito per calcolare la capacità;
b)
gli indicatori statistici relativi ai margini operativi di trasmissione;
c)
gli indicatori statistici relativi alla capacità interzonale, ove opportuno per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità;
d)
gli indicatori qualitativi relativi alle informazioni usate per il calcolo della capacità;
e)
ove opportuno, le misure proposte per migliorare il calcolo della capacità;
f)
raccomandazioni per sviluppare ulteriormente il calcolo della capacità a termine, compresa una maggiore armonizzazione di metodologie, processi e accordi di governance.
4. Previa consultazione dell'Agenzia, i TSO concordano gli indicatori statistici e qualitativi per la relazione. L'Agenzia può richiedere la modifica di tali indicatori prima dell'accordo fra i TSO o durante la loro applicazione.
5. L'Agenzia decide in merito alla pubblicazione in toto o in parte della relazione biennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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