Art. 26

Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità

In vigore dal 26 set 2016
Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità 1.   Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E redige una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine e la trasmette all'Agenzia. 2.   Qualora l'Agenzia lo richieda, l'ENTSO-E redige successivamente con cadenza biennale una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine. Se del caso, la relazione è trasmessa all'Agenzia unitamente alla relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222. 3.   Per ogni zona di offerta, confine fra zone di offerta e regione di calcolo della capacità, tale relazione contiene almeno: a) l'approccio seguito per calcolare la capacità; b) gli indicatori statistici relativi ai margini operativi di trasmissione; c) gli indicatori statistici relativi alla capacità interzonale, ove opportuno per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità; d) gli indicatori qualitativi relativi alle informazioni usate per il calcolo della capacità; e) ove opportuno, le misure proposte per migliorare il calcolo della capacità; f) raccomandazioni per sviluppare ulteriormente il calcolo della capacità a termine, compresa una maggiore armonizzazione di metodologie, processi e accordi di governance. 4.   Previa consultazione dell'Agenzia, i TSO concordano gli indicatori statistici e qualitativi per la relazione. L'Agenzia può richiedere la modifica di tali indicatori prima dell'accordo fra i TSO o durante la loro applicazione. 5.   L'Agenzia decide in merito alla pubblicazione in toto o in parte della relazione biennale.
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Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità (Art. 26 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo