Art. 24

Convalida e comunicazione della capacità interzonale e della capacità interzonale suddivisa

In vigore dal 26 set 2016
Convalida e comunicazione della capacità interzonale e della capacità interzonale suddivisa 1.   Ciascun TSO convalida i risultati del calcolo della capacità interzonale a lungo termine per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete per ciascun orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine a norma dell'. 2.   Ciascun TSO convalida i risultati del calcolo per la suddivisione della capacità interzonale a lungo termine per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete a norma dell'. 3.   Ciascun TSO trasmette la propria convalida della capacità e la suddivisione convalidata di detta capacità per ciascuna allocazione di capacità a termine ai pertinenti responsabili del calcolo coordinato della capacità e agli altri TSO delle pertinenti regioni di calcolo della capacità. 4.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la suddivisione convalidata della capacità interzonale a lungo termine per l'esecuzione dell'allocazione della capacità a termine a norma dell'. 5.   I TSO forniscono, su richiesta, alle rispettive autorità di regolamentazione una relazione che illustra in che modo sia stato ottenuto il valore della capacità interzonale a lungo termine per uno specifico orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine.
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Convalida e comunicazione della capacità interzonale e della capacità interzonale suddivisa (Art. 24 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo