Art. 62
Delega di mansioni
In vigore dal 26 set 2016
Delega di mansioni
1. Un TSO ha la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione assegnatagli in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, qualora il terzo sia in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Il TSO delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso dell'autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio.
2. Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato è tenuto a dimostrare chiaramente al TSO delegante la propria capacità di adempiere tutti gli obblighi imposti dal presente regolamento.
3. Qualora una mansione specificata dal presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un terzo, prima del conferimento della delega il TSO delegante è tenuto a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che gli incombono.
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