Art. 42

Istituzione di procedure alternative

In vigore dal 26 set 2016
Istituzione di procedure alternative 1.   Qualora l'allocazione della capacità a termine non produca risultati, la procedura alternativa automatica consiste nel rinvio della decisione di allocazione della capacità a termine. 2.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità hanno la facoltà di attuare soluzioni alternative coordinate. In tali casi, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano una proposta coordinata di procedure alternative affidabili.
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Istituzione di procedure alternative (Art. 42 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo