Art. 42
Istituzione di procedure alternative
In vigore dal 26 set 2016
Istituzione di procedure alternative
1. Qualora l'allocazione della capacità a termine non produca risultati, la procedura alternativa automatica consiste nel rinvio della decisione di allocazione della capacità a termine.
2. I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità hanno la facoltà di attuare soluzioni alternative coordinate. In tali casi, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano una proposta coordinata di procedure alternative affidabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1719:oj#art-42