Art. 44

Trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine

In vigore dal 26 set 2016
Trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine 1.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine possono trasferirli in tutto o in parte ad altri operatori del mercato in conformità alle regole di allocazione armonizzate. 2.   Le regole di ammissibilità e un elenco degli operatori del mercato registrati presso la piattaforma unica di allocazione e ammessi a trasferire diritti di trasmissione a lungo termine sono pubblicati sulla piattaforma unica di allocazione. 3.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine comunicano alla piattaforma unica di allocazione il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, in conformità alle regole di allocazione armonizzate. 4.   Gli operatori del mercato che acquisiscono tali diritti di trasmissione a lungo termine confermano alla piattaforma unica di allocazione, in conformità alle regole di allocazione armonizzate e direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la comunicazione inviata dal precedente detentore dei diritti.
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Trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine (Art. 44 Regolamento (UE) 2016/1719) — Testo vigente | Portale Normativo