Art. 5

Periodo

In vigore dal 23 set 2016
Periodo Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga solo per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Periodo (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/72) — Testo vigente | Portale Normativo