Art. 5
Periodo
In vigore dal 23 set 2016
Periodo
Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga solo per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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