Art. 4

Condizioni qualitative

In vigore dal 23 set 2016
Condizioni qualitative Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente fornisce prove ben documentate che attestano che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti per ogni tipo di esposizione: a) non sono disponibili serie più lunghe di dati storici o tali serie sono inadeguate a causa della mancanza di accuratezza, completezza e adeguatezza; b) è applicato un adeguato margine di prudenza, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per compensare adeguatamente l'atteso margine di errore delle stime dovuto all'uso di serie più brevi di dati storici; c) il processo per vagliare i dati immessi di cui all'articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è rafforzato per le serie più brevi di dati.
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Condizioni qualitative (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/72) — Testo vigente | Portale Normativo