Art. 46

Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

In vigore dal 14 set 2016
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici 1.   Il servizio tecnico può, esclusivamente con il consenso dell'autorità di omologazione che li ha designati, subappaltare compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell', paragrafo 1, oppure far svolgere queste attività da un'affiliata. In tali casi, il servizio tecnico si assicura che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all' e ne informa di conseguenza l'autorità di omologazione che li ha designati. 2.   Il servizio tecnico si assume l'intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti. 3.   Il servizio tecnico tiene a disposizione dell'autorità di omologazione che lo ha designato i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
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