Art. 45
Prescrizioni relative ai servizi tecnici
In vigore dal 14 set 2016
Prescrizioni relative ai servizi tecnici
1. Un servizio tecnico è designato da un'autorità di omologazione ai sensi dell' e soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica.
3. I servizi tecnici sono enti terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione dei motori che devono valutare.
Un ente appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale rappresentativa di imprese che intervengono nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei motori oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell'ente stesso può, purché ne siano dimostrate l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, essere ritenuto ottemperare alle prescrizioni di cui al primo comma.
4. Il servizio tecnico, compresi i suoi massimi dirigenti, e il personale addetto allo svolgimento delle categorie di attività per le quali è designato il servizio tecnico a norma dell', paragrafo 1, non sono il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore o il responsabile della manutenzione dei motori sottoposti alla sua valutazione, e non rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Tale restrizione non preclude l'uso di motori valutati di cui al paragrafo 3 del presente articolo che sono necessari per il funzionamento del servizio tecnico né l'utilizzo di tali motori a fini personali.
Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non ne pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità in relazione alle categorie di attività per le quali è stato designato.
5. Il servizio tecnico svolge le categorie di attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel settore specifico e il suo personale è immune da qualsivoglia pressione o condizionamento, soprattutto di ordine finanziario, suscettibili di influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e condizionamenti esercitati da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. Il servizio tecnico dimostra all'autorità di omologazione designante di essere in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali sta cercando di essere designato ai sensi dell', paragrafo 1, assicurando di disporre:
a)
di personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale appropriate e con un'adeguata esperienza sufficiente per l'esercizio delle sue funzioni;
b)
di descrizioni delle procedure pertinenti alle categorie di attività per le quali aspira a essere designato, garantendo in tal modo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
c)
di procedure per lo svolgimento delle categorie di attività per le quali aspira a essere designato che tengono debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del motore in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e
d)
dei mezzi necessari per adempiere adeguatamente i compiti connessi alle categorie di attività per le quali aspira a essere designato, nonché dell'accesso a tutte le attrezzature o gli impianti occorrenti.
7. Il servizio tecnico, compresi i suoi massimi dirigenti e il personale addetto alle valutazioni, devono essere imparziali e non intraprendono alcuna attività che potrebbe essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali il servizio tecnico è designato.
8. Il servizio tecnico sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre le sue attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione.
9. Il personale di un servizio tecnico è vincolato al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno.
Il personale di un servizio tecnico non è vincolato all'obbligo di cui al primo comma riguardo alla condivisione delle informazioni con l'autorità di omologazione designante o qualora tale condivisione sia richiesta dal diritto dell'Unione o nazionale.
Sono tutelati i diritti di proprietà.
Storico versioni
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