Art. 44

Scambio di dati e di informazioni mediante l'IMI

In vigore dal 14 set 2016
Scambio di dati e di informazioni mediante l'IMI 1.   Lo scambio di dati e di informazioni relativi alle omologazioni UE tra le autorità nazionali, oppure tra le autorità nazionali e la Commissione nell'ambito del presente regolamento è in formato elettronico mediante l'IMI. 2.   Tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda le omologazioni UE rilasciate conformemente al presente regolamento sono raccolte a livello centrale e rese accessibili alle autorità nazionali e alla Commissione mediante l'IMI. 3.   La Commissione garantisce inoltre che l'IMI: a) permetta lo scambio di dati e di informazioni tra costruttori o servizi tecnici, da un lato, e autorità nazionali o Commissione, dall'altro; b) consenta l'accesso del pubblico a taluni dati e informazioni relativi ai risultati delle omologazioni e ai risultati del monitoraggio dei motori in servizio; c) ove opportuno e tecnicamente ed economicamente fattibile, e di concerto con gli Stati membri interessati, consenta il ricorso a strutture per il trasferimento automatico di dati tra le basi di dati nazionali esistenti e l'IMI. 4.   Il ricorso all'IMI di cui al paragrafo 3 è facoltativo. 5.   La Commissione può adottare, per mezzo di atti di esecuzione che stabiliscano le prescrizioni tecniche dettagliate e le procedure necessarie per l'interconnessione dell'IMI con le banche dati nazionali esistenti di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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