Art. 74

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 14 set 2016
Trasparenza e comunicazione 1.   Quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   L'Agenzia comunica informazioni di propria iniziativa sulle materie rientranti nell'ambito dei suoi compiti. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale di attività di cui all', paragrafo 2, lettera i), e garantisce, fatto salvo l', in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, complete, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. Nel fare ciò essa non rivela informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni. 3.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4.   Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua. 5.   Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
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