Art. 73

Regime linguistico

In vigore dal 14 set 2016
Regime linguistico 1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 (36). 2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, lettere i) e j), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
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