Art. 73
Regime linguistico
In vigore dal 14 set 2016
Regime linguistico
1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 (36).
2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro di cui all', paragrafo 2, lettere i) e j), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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