Art. 76

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 14 set 2016
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo di un esercizio finanziario n + 1, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario n al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio (38). 3.   L'Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno n entro il 31 marzo dell'anno n + 1. 4.   Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno n + 1. 5.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere. 6.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno n. 7.   Entro il 1o luglio dell'anno n + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 8.   I conti definitivi per l'anno n sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno n + 1. 9.   Al più tardi il 30 settembre dell'anno n + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione. 10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio n. 11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
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