Art. 4

Transito

In vigore dal 5 set 2016
Transito I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone regolamentate, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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Transito (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/117) — Testo vigente | Portale Normativo