Art. 3

Divieto di pesca

In vigore dal 5 set 2016
Divieto di pesca 1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate. 2.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone regolamentate solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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