Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 set 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6) s'intende per:
a)
«attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;
b)
«zone regolamentate», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato del presente regolamento, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
c)
«Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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