Art. 3
In vigore dal 22 lug 2016
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.
Tuttavia:
a)
l', paragrafo 1, e il punto 1, lettere a), b), c) e d), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettere a), e), g), m), n) e o), il punto 4, lettera c), il punto 5, lettere d), j), k) e l), il punto 7, lettere d), k) e l), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018;
b)
il punto 3, lettere l) e q), il punto 5, lettere i) e n), il punto 6, lettere k) e n), il punto 7, lettere j) e n), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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