Art. 2
In vigore dal 22 lug 2016
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così rettificato:
1)
nell'allegato IV (parte CAT), CAT.POL.A.240, lettera b), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:
«4)
l'equipaggio di condotta deve avere una conoscenza adeguata della rotta e delle procedure da utilizzare conformemente al capo FC della parte ORO.»;
2)
nell'allegato VII (parte NCO), il testo della norma NCO.GEN.103 è sostituito dal seguente:
«I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono:
a)
iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione di palloni e alianti;
b)
essere operati in VFR di giorno;
c)
essere controllati da una persona designata responsabile della sicurezza; e
d)
essere conformi alle altre condizioni stabilite dall'autorità competente.»
Storico versioni
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