Art. 2

In vigore dal 22 lug 2016
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così rettificato: 1) nell'allegato IV (parte CAT), CAT.POL.A.240, lettera b), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente: «4) l'equipaggio di condotta deve avere una conoscenza adeguata della rotta e delle procedure da utilizzare conformemente al capo FC della parte ORO.»; 2) nell'allegato VII (parte NCO), il testo della norma NCO.GEN.103 è sostituito dal seguente: «I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono: a) iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione di palloni e alianti; b) essere operati in VFR di giorno; c) essere controllati da una persona designata responsabile della sicurezza; e d) essere conformi alle altre condizioni stabilite dall'autorità competente.»
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