Art. 1

Entrata in vigore

In vigore dal 22 lug 2016
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1) l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato: a) il termine «e» alla fine della lettera e) è soppresso; b) è aggiunta la lettera g) seguente: «g) elicotteri utilizzati per operazioni fuori costa (HOFO).»; 2) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all'articolo 5, gli Stati membri possono continuare, fino al 30 giugno 2018, a esigere un'approvazione specifica e requisiti supplementari sotto il profilo delle procedure, della dotazione, delle qualifiche dell'equipaggiamento e della formazione per quanto riguarda le operazioni CAT fuori costa effettuate da elicotteri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia i requisiti supplementari previsti per queste approvazioni specifiche. Tali requisiti non possono essere meno restrittivi di quelli previsti agli allegati III e IV.»; b) il paragrafo 7 è soppresso; c) sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti: «8.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, gli operatori di velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, impiegati in operazioni non commerciali, utilizzano tali velivoli solo a norma dell'allegato VII. 9.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), le organizzazioni di addestramento, quando svolgono attività di addestramento al volo su velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, utilizzano tali velivoli a norma dell'allegato VII.»; 3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6. 2.   Gli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con palloni e alianti a decorrere dal 25 agosto 2013, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II e VII alle operazioni non commerciali con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 3.   Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con palloni e alianti a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 4.   Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 5.   Gli allegati II, III e IV si applicano alle: a) operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso; b) operazioni CAT con palloni e alianti a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni CAT con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 6.   Durante i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, a seconda del caso, le disposizioni seguenti: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei requisiti di cui al presente regolamento le autorità competenti adottano misure graduali ed efficaci per conformarsi a tali requisiti, anche adeguando i rispettivi sistemi di organizzazione e di gestione, la formazione del personale, le procedure e i manuali nonché i programmi di sorveglianza; b) gli operatori adeguano i rispettivi sistemi di gestione, i programmi di formazione, le procedure e i manuali per renderli conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, se pertinente, entro la data di applicazione di tali requisiti; c) fino alla data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento, gli Stati membri continuano a rilasciare, rinnovare o modificare certificati, autorizzazioni e approvazioni in conformità alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di tali requisiti o, nel caso di operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi, conformemente: — all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 e relative deroghe nazionali, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91, per i velivoli, e — alle norme nazionali per gli elicotteri; d) i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento si considerano rilasciati in conformità a tali requisiti. Essi saranno tuttavia sostituiti dai certificati, dalle autorizzazioni e dalle approvazioni rilasciati, ove opportuno, a norma del presente regolamento entro sei mesi dalla data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento; e) gli operatori soggetti a un obbligo di dichiarazione in conformità al presente regolamento presentano le loro dichiarazioni entro la data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento.»; 4) gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
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