Art. 4

Eventi societari

In vigore dal 14 lug 2016
Eventi societari (Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE) Quando ritiene che un evento societario possa modificare il numero medio giornaliero di operazioni dello strumento finanziario in modo tale da farlo rientrare in una diversa fascia di liquidità, l'autorità competente determina e pubblica la nuova fascia di liquidità applicabile allo strumento finanziario, trattando lo strumento finanziario come se fosse ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione e applicando la procedura di cui all', paragrafi 5 e 6.
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