Art. 2

Dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e ETF

In vigore dal 14 lug 2016
Dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e ETF (Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione applicano agli ordini su azioni o certificati di deposito una dimensione del tick di negoziazione che è pari o superiore a quella corrispondente: a) alla fascia di liquidità, di cui alla tabella dell'allegato, corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario; e b) all'intervallo di prezzo nella fascia di liquidità corrispondente al prezzo dell'ordine. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), se il mercato più rilevante in termini di liquidità per un'azione o un certificato di deposito gestisce soltanto un sistema di negoziazione che abbina gli ordini mediante asta periodica e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano, le sedi di negoziazione applicano la fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni minimo indicato nella tabella dell'allegato. 3.   Le sedi di negoziazione applicano agli ordini su ETF una dimensione del tick di negoziazione che è pari o superiore a quella corrispondente: a) alla fascia di liquidità, di cui alla tabella dell'allegato, che rappresenta il numero medio giornaliero di operazioni massimo; e b) all'intervallo di prezzo nella fascia di liquidità corrispondente al prezzo dell'ordine. 4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 3 si applicano esclusivamente agli ETF i cui strumenti finanziari sottostanti sono unicamente strumenti rappresentativi di capitale, o un paniere di tali strumenti, soggetti al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione ai sensi del paragrafo 1.
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