Art. 1

Il mercato più rilevante in termini di liquidità

In vigore dal 14 lug 2016
Il mercato più rilevante in termini di liquidità Ai fini del presente regolamento, il mercato più rilevante in termini di liquidità per le azioni e i certificati di deposito è il mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (4).
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