Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni transitorie 1.   L'autorità competente della sede di negoziazione in cui l'azione o il certificato di deposito è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 provvede a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario e per la sede di negoziazione entro i seguenti termini: a) al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, quando la data in cui l'azione o il certificato di deposito è negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade non meno di dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) al più tardi alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno prima della data di applicazione del medesimo regolamento. 2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti come segue: a) quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione precede di almeno 16 settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; b) quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio 16 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude 10 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; c) quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sulle negoziazioni passate delle azioni o dei certificati di deposito o degli altri strumenti finanziari che si ritiene abbiano caratteristiche simili alle azioni o ai certificati di deposito. 3.   La dimensione del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato di cui al paragrafo 1 si applica fino al 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel corso di detto periodo le autorità competenti provvedono affinché la dimensione del tick di negoziazione per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), per i quali sono l'autorità competente, non crei condizioni di negoziazione anormali. Quando individua un rischio per l'ordinato funzionamento dei mercati dovuto alle dimensioni del tick di negoziazione, l'autorità competente aggiorna e pubblica il numero medio giornaliero di operazioni per gli strumenti finanziari per porre rimedio al rischio. A tal fine, si basa su dati storici sulla negoziazione degli strumenti finanziari più completi e relativi a un periodo più lungo. Le sedi di negoziazione applicano immediatamente la fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni aggiornato. Si attengono a tale disposizione fino il 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, o fino a eventuali ulteriori pubblicazioni da parte dell'autorità competente ai sensi del presente paragrafo.
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