Art. 3
Informazioni sugli azionisti
In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni sugli azionisti
Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sui propri azionisti:
a)
l'elenco delle persone con una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell'impresa di investimento e l'importo di tale partecipazione e, nel caso di partecipazioni indirette, il nome della persona attraverso cui si detiene la partecipazione e il nome del detentore finale;
b)
per le persone con una partecipazione qualificata (diretta o indiretta) nell'impresa di investimento, la documentazione richiesta dai candidati acquirenti per l'acquisizione e gli aumenti delle partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento in conformità agli del regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (4);
c)
per le società azioniste che fanno parte di un gruppo, un organigramma del gruppo che indichi le principali attività di ciascuna impresa del gruppo, l'identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e i nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché il rapporto tra le entità finanziarie e le altre entità non finanziarie del gruppo;
d)
ai fini della lettera b), qualora il detentore di una partecipazione qualificata non sia una persona fisica, la documentazione riguarda anche tutti i membri dell'organo di gestione e il direttore generale o qualsiasi altra persona che svolga funzioni equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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