Art. 5

Informazioni finanziarie

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni finanziarie Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria situazione finanziaria: a) le previsioni a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, compresi: i) i piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi: — gli stati patrimoniali previsionali; — i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali; ii) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, comprese le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione; iii) se del caso, i calcoli delle previsioni dei requisiti patrimoniali e di liquidità dell'impresa a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno; b) per le imprese già attive, i bilanci obbligatori a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato per gli ultimi tre esercizi, approvati, se i bilanci sono sottoposti a revisione contabile, dai revisori dei conti esterni compresi: i) lo stato patrimoniale; ii) il conto profitti e perdite o il conto economico; iii) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e qualsiasi altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il bilancio societario e, se del caso, la relazione del revisore dei conti della società degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività; c) un'analisi dell'ambito di applicazione della vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza consolidata dopo l'autorizzazione e sul livello all'interno del gruppo al quale tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.
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Informazioni finanziarie (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/1943) — Testo vigente | Portale Normativo