Art. 2

Informazioni sul capitale

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni sul capitale Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente le informazioni e, se del caso, gli elementi comprovanti le fonti di capitale a sua disposizione. Le informazioni comprendono: a) i dettagli relativi all'uso di risorse finanziarie private, compresa l'origine e la disponibilità di tali fondi; b) i dettagli sull'accesso alle fonti patrimoniali e ai mercati finanziari, compresi i dettagli sugli strumenti finanziari emessi e da emettere; c) tutti gli accordi e i contratti pertinenti relativi al capitale raccolto; d) le informazioni sull'utilizzo effettivo o previsto dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e le informazioni sulle linee di credito accordate o da accordare, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente alle informazioni sull'origine dei fondi presi a prestito (o dei fondi che si prevede di prendere a prestito) nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza; e) i dettagli sulle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all'impresa, compresa la rete utilizzata per il trasferimento di tali fondi. Ai fini della lettera b), le informazioni sui tipi di capitali raccolti si riferiscono, ove pertinente, ai tipi di capitale specificati dal regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se il capitale è composto da elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1943:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo