Art. 10

Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza

In vigore dal 14 lug 2016
Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi: a) è complessa e non sufficientemente trasparente; b) ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo; c) comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.
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Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/1943) — Testo vigente | Portale Normativo