Art. 10
Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza
In vigore dal 14 lug 2016
Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza
Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi:
a)
è complessa e non sufficientemente trasparente;
b)
ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo;
c)
comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.
Storico versioni
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