Art. 10 · Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza

Art. 10

Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza

In vigore dal 14 lug 2016
Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi: a) è complessa e non sufficientemente trasparente; b) ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo; c) comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.
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