Art. 9

Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata

In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata L'autorità competente verifica che la domanda di un richiedente l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento, conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE, offra sufficienti garanzie per una gestione sana e prudente dell'entità valutando l'idoneità dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, tenuto conto della possibile influenza sull'impresa di investimento da parte di ciascun candidato azionista o socio con partecipazione qualificata sulla base di tutti i criteri seguenti: a) la reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa di investimento; b) la reputazione dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata; c) la solidità finanziaria dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento; d) la capacità dell'impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, delle direttive 2002/87/CE (6) e 2013/36/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare la disponibilità da parte dell'impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti; e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'autorizzazione dell'impresa di investimento, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell' della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (8) o per ritenere che l'autorizzazione dell'impresa di investimento potrebbe aumentarne il rischio.
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Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata (Art. 9 Regolamento (UE) 2017/1943) — Testo vigente | Portale Normativo