Art. 16
Funzioni delle autorità centrali
In vigore dal 6 lug 2016
Funzioni delle autorità centrali
Le autorità centrali forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all' e, in particolare,:
a)
trasmettono, ricevono e, laddove necessario, rispondono a tali richieste; e
b)
comunicano le informazioni necessarie per rispondere a tali richieste.
Storico versioni
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