Art. 16 · Funzioni delle autorità centrali

Art. 16

Funzioni delle autorità centrali

In vigore dal 6 lug 2016
Funzioni delle autorità centrali Le autorità centrali forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all' e, in particolare,: a) trasmettono, ricevono e, laddove necessario, rispondono a tali richieste; e b) comunicano le informazioni necessarie per rispondere a tali richieste.
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