Art. 15
Designazione delle autorità centrali
In vigore dal 6 lug 2016
Designazione delle autorità centrali
1. Ai fini del presente regolamento ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.
2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui possono essere trasmesse comunicazioni ai fini dell'inoltro all'autorità competente di tale Stato.
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