Art. 6
Competenza negli altri casi
In vigore dal 24 giu 2016
Competenza negli altri casi
Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a)
nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
b)
nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
c)
nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
d)
di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
e)
ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
Storico versioni
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