Art. 8

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

In vigore dal 24 giu 2016
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto 1.   Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell' o dell' paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'. 2.   Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2016/1104 — Competenza fondata sulla comparizione del convenuto | Portale Normativo