Art. 6 · Competenza negli altri casi

Art. 6

Competenza negli altri casi

In vigore dal 24 giu 2016
Competenza negli altri casi Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
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