Art. 25

Validità formale della convenzione tra partner

In vigore dal 24 giu 2016
Validità formale della convenzione tra partner 1.   La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. 2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti. Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti. 3.   Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2016/1104 — Validità formale della convenzione tra partner | Portale Normativo